In questa sezione sono riportate alcune note riguardanti gli interventi pensionistici che le persone sieropositive possono richiedere. Occorre ricordare che tutta la materia pensionistica è abbastanza complessa e non riducibile semplicemente a queste note.
In caso di necessità può essere utile la consulenza di operatori di servizi specifici (quipe AIDS, Ufficio invalidi presso l'ASL, ecc.) o dei patronati.
Pensione di invalidità civile
E' un contributo economico mensile erogato dal Ministero del Tesoro tramite l'INPS. Le pratiche vengono attivate presso le ASL e quindi passano alle Prefetture. Nel caso di maggiorenni sono previsti sostanzialmente due tipi di prestazioni economiche:
Assegno di invalidità.
Quando il grado di invalidità supera i 2/3 (dal 74% al 100%). L'importo previsto è di circa 380.000 lire mensili per 13 mesi all'anno. Per poterlo riscuotere fino al 99% di invalidità è fissato un limite di reddito annuo di circa 6.000.000* lire, con il 100% il limite di reddito annuo sale a più di 21.000.000* (*periodicamente questi limiti di reddito vengono rivisti e adeguati).
Assegno di accompagnamento.
Quando viene riconosciuta l'invalidità totale (100%) con "impossibilità a deambulare (camminare) senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" o "necessità di assistenza continua per persona non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana". L'importo previsto è di circa 700.000 lire mensili da aggiungere all'assegno di invalidità. Non è vincolato a limiti di redditoà
Questi interventi economici non sono reversibili (cioè non danno diritti agli eredi se non per la quota di arretrati nel caso di decesso prima della loro riscossione).
L'accertamento dello stato di invalidità viene fatto presso l'ASL di residenza ove si riunisce periodicamente una apposita commissione medica. Per quanto riguarda l'infezione da HIV (o, meglio, l'immunodeficienza) la Legge (D.M. 05.02.92) prevede tre casi :
a) Immunodeficienza asintomatica con CD4 superiori a 500: punteggio fisso 15%
b) Immunodeficienza asintomatica con CD4 inferiori a 500 : punteggio da 41% a 50%
c) Immunodeficienza conclamata con evidenza di infezioni opportunistiche o tumori secondari: punteggio da 91 a 100%.
Questi punteggi possono essere cumulati con particolari calcoli con quelli di altre patologie non correlate all'infezione da HIV.
In genere, per attivare la pratica è sufficiente presentare all'ASL un modulo di domanda che si ritira presso gli sportelli della Medicina di Base o all'Ufficio Invalidi o ancora presso altri Servizi (Ser.T., Servizi per l'infezione da HIV, ecc.) a cui vanno allegati:
1) Certificato di residenza in carta semplice
2) Certificato medico attestante la natura dell'invalidità
3) Documentazione specialistica (esami, relazione sanitaria, ecc.).
Nel caso venga richiesto anche l'assegno di accompagnamento è necessario che il certificato medico contenga la dicitura "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" o "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana".
Eventuali fotocopie di esami recenti o di cartelle cliniche possono venir presentate alla Commissione anche al momento della visita medica.
N.B. Quella descritta è una procedura generica che può presentare differenze nelle diverse realtà a seconda delle organizzazioni che le ASL si sono date.
Se la domanda non viene accettata o non ci si ritenesse soddisfatti del punteggio ottenuto è possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della risposta, inoltrare ricorso alla Commissione Superiore del Ministero del Tesoro, Via Casilina 3 - 00182 - Roma (può essere utile farsi assistere da qualche associazione di invalidi civili).
Nel caso inoltre ci siano peggioramenti nelle condizioni sanitarie è possibile presentare domanda di aggravamento (sostanzialmente si ripresenta una nuova domanda).
A seconda dei punteggi, il riconoscimento dell'invalidità civile apre diverse possibilità:
Inferiore al 33%: la persona non è riconosciuta invalida;
Almeno il 34%: concessione di protesi nel caso in cui occorrano;
Superiore al 46%: diritto al collocamento obbligatorio; la persona si iscrive in apposite liste di collocamento a cui enti pubblici o aziende private devono attingere per le assunzioni entro le quote di riserva che la legge assegna sulla base del numero di dipendenti in forza presso l'azienda;
Superiore al 51%: possibilità di richiesta del contrassegno arancio per gli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed impossibilitati ad utilizzare i mezzi pubblici di superficie
Superiore al 67%: possibilità di usufruire di una esenzione ticket parziale (inutile nel caso dell?infezione da HIV), sono previste anche facilitazioni IRPEF e IVA sull'acquisto o uso di veicoli per sopperire a deficit di funzione motoria, tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto della regione Lombardia, attestazione per l'assegnazione case popolari
Superiore al 74%: in relazione ai redditi posseduti con un tetto massimo di circa 6.500.000 lire, la persona diventa titolare dell'assegno mensile di invalidit? (circa 390.000 lire al mese)
Invalidità al 100%: in relazione ai redditi posseduti il tetto massimo sale a circa 23.200.000 lire; Invalidit? al 100% con indennità di accompagnamento: all'assegno mensile, se spettante, vengono aggiunte circa 790.000 lire, l'indennità di accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito.
DOLENTI NOTE: è una pratica facile da attivare ma molto lunga; di fatto, in alcune realtà, può passare anche un anno e mezzo o due dalla presentazione della domanda alla riscossione della pensione e le quote percepite, come detto, non coprono certo le esigenze di una vita in autonoma.
Pensioni di invalidità INPS
Sono contributi economici dell'INPS di entità variabile in base ai contributi versati anche se, in genere, sono più alti di quelli previsti dall'invalidità civile. Sono previste tre forme di prestazione economica:
Assegno di invalidità.
E' un intervento di carattere temporaneo per persone che hanno oltre 2/3 (67%) di invalidità, viene erogato per tre anni dopo di cui è soggetto a verifica tramite visita sanitaria. In base all'esito della visita può essere sospeso o rinnovato; dopo tre rinnovi consecutivi diventa definitivo. Può essere compatibile, con riduzione, con lo svolgimento di attività lavorative.
Pensione di inabilità al lavoro (I.O.)
Viene erogata nel caso in cui la persona sia ritenuta totalmente e permanentemente inabile al lavoro. Ovviamente non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative. Non ha scadenza ed è una pensione reversibile cioè in caso di decesso dell'interessato può essere erogata agli eredi nell'ambito del 1° grado giuridico in particolari condizioni legate al reddito (coniuge, figli minori, figli inabili, fratelli non sposati senza reddito ...).
Assegno di assistenza personale continuativa
E' l'equivalente, erogato dall'INPS, dell'indennità di accompagnamento. Non è reversibile.
Possono fare richiesta di questi contributi le persone che abbiano lavorato in regola versando i contributi per un minimo di 5 anni di cui almeno 3 negli cinque che precedono la presentazione della domanda. Una verifica dell'esistenza di questo requisito può essere fatta tramite l?INPS.
N.B. Ai fini del calcolo del periodo contributivo possono essere conteggiati anche:
- periodi di ricovero ospedaliero (ovviamente durante disoccupazione);
- periodi coperti dalla disoccupazione INPS;
- periodi coperti dalla indennità per la TBC (ne parlerà in seguito);
- periodi trascorsi in Comunità Terapeutica.
In alcuni di questi casi si tratta di "contributi figurativi", cioè non contributi effettivamente versati ma che l'INPS conteggia ugualmente, che però non possono superare le 52 settimane (un anno) nel periodo considerato.
Le pratiche relative sono più complesse anche se, fortunatamente, molto più veloci (in pochi mesi possono già andare in pagamento); i moduli per richiedere questi interventi si possono ritirare in una qualsiasi sede dell'INPS oppure presso un patronato dove persone specializzate possono aiutare nella compilazione della domanda stessa e inoltrarla agli uffici INPS (in genere è meglio farsi seguire da un patronato).
E' possibile inoltrare ricorso se la risposta che la commissione INPS avrà dato non sarà soddisfacente. Il termine del ricorso è di 120 giorni dalla data di arrivo della risposta.
Sempre a carico dell'INPS sono previsti dei contributi per la TBC (patologia che si può presentare con una certa frequenza in persone sieropositive). Queste indennità richiedono che la persona abbia almeno un anno di contributi regolarmente versati, possono essere corrisposte direttamente dall'INPS o tramite la ditta presso cui la persona è assunta. Normalmente le pratiche relative vengono inoltrate dal personale sanitario che segue il caso, ma possono essere anche attivate dall'interessato presso la sede INPS.
Nota: Fonte:A cura di Paolo Zampiceni, Assistente Sociale Spedali Civili di Brescia